Condizioni tariffarie — Commercianti
Versione 1.7 — In vigore dal 01.10.2026
Impronta di integrità (SHA-256) : be23110da3bc131a9a84547ec157beb2ace0ada4c05be97830dfd87d3d71a304
Allegato alle CGV Commercianti Miamgo · Versione 1.7 — 2 ottobre 2026
1 — Portata e gestore
Le presenti Condizioni tariffarie contengono gli importi dovuti dal Commerciante. Esse costituiscono parte integrante delle CGV Commercianti nella versione accettata dal Commerciante, il cui art. 5 fissa la natura delle voci e le modalità della loro percezione. Tutti gli importi si intendono in franchi svizzeri.
Il servizio è gestito da Stéphane Decor, Spalenring 63, 4055 Basilea, contact@miamgo.shop (gestore del servizio «Miamgo», di seguito «Miamgo»); «Miamgo» è una denominazione commerciale e non designa una società distinta.
Allo stato attuale, il gestore non è assoggettato all'IVA (art. 10 LIVA): nessun importo è maggiorato dell'imposta e nessun documento emesso a nome di Miamgo ne fa menzione. Qualora il gestore divenga assoggettato, ne informa il Commerciante non appena l'assoggettamento è constatato e al più tardi sulla prima fattura interessata; poiché l'assoggettamento risulta dalla legge, non può essere garantito alcun preavviso.
Al Commerciante è presentata, ed egli può scaricare in ogni momento, la versione delle presenti a lui applicabile e la data della sua accettazione — e non l'ultima versione pubblicata. Lo stesso vale per ogni offerta di abbonamento da lui accettata.
2 — Mese civile e fuso orario
Ogni conteggio previsto dalle presenti o da un'offerta di abbonamento — importi per vendita, apporti, apporti inclusi, riepilogo — si riferisce al mese civile, dal primo giorno alle ore 00.00 all'ultimo giorno alle ore 24.00, ora di Zurigo (fuso orario Europe/Zurich, ora estiva compresa).
Quando il momento tecnico di esecuzione di un'operazione si discosta da tale riferimento, il mese civile ai sensi del presente numero prevale per ogni importo dovuto e per ogni numero di apporti inclusi.
3 — Importo per vendita registrata
CHF 0.08 per vendita incassata tramite la Piattaforma, qualunque sia l'importo della vendita e qualunque sia il canale, preordine o vendita al banco.
Una vendita è contata quando il pagamento è catturato e confermato dal istituto di pagamento. Una vendita integralmente rimborsata è scomputata e gli importi percepiti a suo titolo sono restituiti al Commerciante; un rimborso parziale non ha effetto sull'importo dovuto, che è fisso.
Una vendita è contata una sola volta: una doppia registrazione tecnica, una ripetizione o un ricaricamento non danno luogo ad alcun importo supplementare. Una vendita priva dei dati minimi — commerciante, luogo, marca temporale e importo — non è contata.
4 — Importo per apporto di cliente
CHF 1.50 per preordine proveniente da un Cliente che non aveva mai ordinato presso il Commerciante tramite la Piattaforma. Tale importo sostituisce quello del n. 3 per tale transazione; non vi si aggiunge.
L'apporto è dovuto una sola volta per coppia Commerciante–Cliente. Esso presuppone un preordine e un Cliente identificato: una vendita al banco non apre mai un diritto all'apporto e, quando è la prima transazione della coppia, lo estingue definitivamente. Un preordine integralmente rimborsato non consuma il diritto all'apporto e l'importo percepito è restituito.
5 — Abbonamento
Miamgo può proporre al Commerciante un abbonamento che riduce gli importi dei n. 3 e 4. Un abbonamento risulta unicamente dall'accettazione espressa di un'offerta determinata. Tale offerta indica, in cifre e per questo solo Commerciante: il prezzo, il numero di apporti di clienti inclusi per mese civile, la durata durante la quale tale prezzo e tale numero sono garantiti, e le prestazioni comprese.
Durante la durata convenuta, né il prezzo né il numero di apporti inclusi sono modificati; tale durata vincola Miamgo e non crea alcun impegno di durata a carico del Commerciante. Alla scadenza dell'offerta, e in mancanza di accettazione espressa di una nuova offerta, gli importi dei n. 3 e 4 si applicano nuovamente per intero: nessuna offerta si rinnova tacitamente. Miamgo trasmette al Commerciante una nuova offerta prima della scadenza.
Le presenti continuano ad applicarsi a tutto ciò che l'offerta non regola. Il Commerciante può disdire il suo abbonamento per la fine del periodo in corso, senza preavviso né spese.
6 — Spese del istituto di pagamento
Riaddebitate al costo reale, senza margine, quali risultano dalla transazione di saldo (BalanceTransaction) di ciascun incasso, tanto per il preordine quanto per la vendita al banco. Nessuna stima, nessun tasso medio, nessun arrotondamento per eccesso.
L'importo realmente sostenuto per ciascuna vendita figura nel dettaglio allegato al riepilogo mensile (art. 7 bis delle CGV Commercianti).
7 — Spese di contestazione
Rette dall'art. 8 bis.3 delle CGV Commercianti. Durante la fase pilota, Miamgo rinuncia a riaddebitarle. Tale rinuncia è ripresa dall'art. 4 della Convenzione commerciante pilota; essa resta acquisita al Commerciante nonostante la sostituzione delle disposizioni finanziarie di quest'ultima (art. 20 delle CGV Commercianti). La sua attivazione costituisce una revisione sfavorevole ai sensi dell'art. 7 delle CGV Commercianti: essa presuppone un preavviso scritto di sessanta (60) giorni e l'accettazione del Commerciante.
8 — Ciò che non è fatturato
Nessuna spesa di iscrizione, di apertura del conto, di pratica, di formazione, di messa in servizio, di uscita o di disdetta. Nessuna penale. Nessun importo minimo.
9 — Modalità di percezione
----------------------------------------------------------------------- Voce Come è percepita Figura nel riepilogo ----------------------- ----------------------- ----------------------- Abbonamento Incassato dal istituto Sì, come già percepito di pagamento sul mezzo di pagamento del Commerciante
Importo per vendita Trattenuto all'incasso Sì, come già percepito registrata
Importo per apporto di Trattenuto all'incasso Sì, come già percepito cliente
Spese del istituto di Trattenute all'incasso Sì, come già percepito pagamento -----------------------------------------------------------------------
La trattenuta all'incasso si intende ai sensi dell'art. 5 delle CGV Commercianti: un prelievo operato sul provento di una vendita prima della sua messa a disposizione del Commerciante, sia che l'importo sia determinato al momento dell'incasso, sia non appena il istituto di pagamento lo abbia stabilito.
Il riepilogo mensile dell'art. 7 bis delle CGV Commercianti non richiede alcun pagamento per le voci già percepite. Un importo già percepito non può essere richiesto una seconda volta.
10 — Calcolo e arrotondamento
Gli importi sono calcolati in centesimi interi. Il totale di una riga è il prodotto della quantità per l'importo unitario; l'arrotondamento interviene una sola volta, a livello del riepilogo, mai vendita per vendita. Ogni conteggio si riferisce al mese civile del n. 2.
Quando le presenti prevedono un calcolo proporzionale, questo si intende pro rata temporis sulla durata restante del periodo pagato. L'importo esatto, fissato in centesimi interi, è visualizzato al Commerciante prima che egli confermi l'operazione; l'importo visualizzato è quello dovuto, qualunque sia la granularità del calcolo operato dal sistema.
11 — Entrata in vigore e revisione
Le presenti entrano in vigore, nei confronti di ciascun Commerciante, alla data della sua accettazione espressa se non era vincolato da alcuna tariffa anteriore, e alla data risultante dall'art. 7 delle CGV Commercianti in caso contrario. Esse si applicano solo alle vendite posteriori a tale data.
Esse sono rivedibili secondo l'art. 7 delle CGV Commercianti, che classifica ogni revisione e fissa il termine applicabile; il preavviso di una revisione sfavorevole è di sessanta (60) giorni, al quale il Commerciante può rinunciare per iscritto per una revisione determinata. La loro revisione non comporta modifica delle CGV Commercianti e non modifica alcuna offerta di abbonamento accettata durante la durata garantita da quest'ultima.
12 — Tariffa sperimentale
La presente tariffa è sperimentale. Essa è rivedibile di comune accordo al termine della fase pilota, o prima se le Parti lo ritengono necessario.
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